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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti   Data : 16/03/2018
Estesi i soggetti autorizzati alle diverse trasmissioni telematiche per conto dei contribuenti
Con il provv. 9.3.2018 n. 53616, l'Agenzia delle Entrate ha individuato nuovi soggetti che possono essere incaricati per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3 del DPR 322/98 (modelli REDDITI, modelli IRAP, dichiarazione IVA, dichiarazione dei sostituti d'imposta, ecc.). In particolare, tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle suddette dichiarazioni sono state incluse:
- le società tra professionisti iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- le società tra professionisti iscritte all'Albo dei consulenti del lavoro.
E' stato, altresì, previsto che, ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle domande di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse anche:
- le società tra professionisti iscritte all'Albo dei geometri e dei geometri laureati;
- gli iscritti all'Albo degli ingegneri, anche riuniti in forma associativa;
- gli iscritti all'Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di "architetto" o "architetto iunior", anche riuniti in forma associativa;
- le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del RD 773/31 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).
Da ultimo, in relazione ai soggetti abilitati ai fini degli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto dei beni immobili (art. 15 co. 1 lett. g) del DM 31.7.98), sono stati ammessi anche:
- gli iscritti all'Albo professionale di geometri e geometri laureati,
- anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo Albo.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 9.3.2018 n. 53616 - Risoluzione Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2018 - "Invio delle dichiarazioni anche dalle STP di commercialisti e consulenti del lavoro" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego