Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

Records 171 to 180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il sisma bonus non sempre si può applicare   Data : 16/03/2018
Il sisma bonus non sempre si può applicare
Sotto il profilo urbanistico la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di un sisma può configurarsi un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001) oppure un intervento di una nuova costruzione (art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001).
Infatti, se l'intervento finalizzato alla ricostruzione o al ripristino del fabbricato dopo un evento sismico consiste nella demolizione delle strutture e nella ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente si ha una "ristrutturazione edilizia"; se la volumetria viene modificata, l'intervento assume i connotati di una "nuova costruzione".
A seconda della tipologia di intervento varia l'aliquota IVA da applicare agli interventi (10% o 4% a seconda dei casi).
In ogni caso è riconosciuta la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. c) del TUIR.
Nella risposta n. 909-345/2017, la DRE dell'Emilia Romagna ha precisato che non spetta la detrazione IRPEF prevista dalla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, concernente gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente (pur con la stessa volumetria), anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In questi casi, secondo l'Agenzia, il c.d. "sisma bonus" non spetterebbe in quanto "la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione". Conseguentemente, spetterebbe soltanto la detrazione del 50% prevista dalla lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR e non quelle "potenziate" del 70% o 80%.
Con la ris. 12.3.2018 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti IRES possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dall'art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà
(c.d. "sismabonus") anche quando gli immobili messi in sicurezza siano destinati alla locazione.
L'agevolazione, infatti, prevede una detrazione del 50% (che può aumentare sino all'80% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori) per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ai sensi del DPCM 3274/2003.
Possono fruire del beneficio i contribuenti soggetti sia all'IRPEF che all'IRES, a condizione che gli immobili interessati dall'intervento siano adibiti ad abitazione o ad attività produttive (sono comprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2018 - "Ricostruzione dell’immobile dopo il sisma con bonus prima casa" - Greco – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2018 - "Niente “sisma bonus” con demolizione e ricostruzione fedele dell’immobile" – Zeni - Risoluzione Agenzia Entrate 12.3.2018 n. 22 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2018 - "Detrazione per lavori antisismici anche su immobili destinati alla locazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego