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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

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Titolo: Il sisma bonus non sempre si può applicare   Data : 16/03/2018
Il sisma bonus non sempre si può applicare
Sotto il profilo urbanistico la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di un sisma può configurarsi un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001) oppure un intervento di una nuova costruzione (art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001).
Infatti, se l'intervento finalizzato alla ricostruzione o al ripristino del fabbricato dopo un evento sismico consiste nella demolizione delle strutture e nella ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente si ha una "ristrutturazione edilizia"; se la volumetria viene modificata, l'intervento assume i connotati di una "nuova costruzione".
A seconda della tipologia di intervento varia l'aliquota IVA da applicare agli interventi (10% o 4% a seconda dei casi).
In ogni caso è riconosciuta la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. c) del TUIR.
Nella risposta n. 909-345/2017, la DRE dell'Emilia Romagna ha precisato che non spetta la detrazione IRPEF prevista dalla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, concernente gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente (pur con la stessa volumetria), anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In questi casi, secondo l'Agenzia, il c.d. "sisma bonus" non spetterebbe in quanto "la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione". Conseguentemente, spetterebbe soltanto la detrazione del 50% prevista dalla lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR e non quelle "potenziate" del 70% o 80%.
Con la ris. 12.3.2018 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti IRES possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dall'art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà
(c.d. "sismabonus") anche quando gli immobili messi in sicurezza siano destinati alla locazione.
L'agevolazione, infatti, prevede una detrazione del 50% (che può aumentare sino all'80% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori) per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ai sensi del DPCM 3274/2003.
Possono fruire del beneficio i contribuenti soggetti sia all'IRPEF che all'IRES, a condizione che gli immobili interessati dall'intervento siano adibiti ad abitazione o ad attività produttive (sono comprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2018 - "Ricostruzione dell’immobile dopo il sisma con bonus prima casa" - Greco – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2018 - "Niente “sisma bonus” con demolizione e ricostruzione fedele dell’immobile" – Zeni - Risoluzione Agenzia Entrate 12.3.2018 n. 22 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2018 - "Detrazione per lavori antisismici anche su immobili destinati alla locazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego