Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
04/04/2016 Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730 S.M.Perego
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
10/11/2014 Cedolare secca - acconti al 1.12.2014 news S.M.Perego
27/05/2011 Cedolare secca - Codici tributo news S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il sisma bonus non sempre si può applicare   Data : 16/03/2018
Il sisma bonus non sempre si può applicare
Sotto il profilo urbanistico la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di un sisma può configurarsi un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001) oppure un intervento di una nuova costruzione (art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001).
Infatti, se l'intervento finalizzato alla ricostruzione o al ripristino del fabbricato dopo un evento sismico consiste nella demolizione delle strutture e nella ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente si ha una "ristrutturazione edilizia"; se la volumetria viene modificata, l'intervento assume i connotati di una "nuova costruzione".
A seconda della tipologia di intervento varia l'aliquota IVA da applicare agli interventi (10% o 4% a seconda dei casi).
In ogni caso è riconosciuta la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. c) del TUIR.
Nella risposta n. 909-345/2017, la DRE dell'Emilia Romagna ha precisato che non spetta la detrazione IRPEF prevista dalla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, concernente gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente (pur con la stessa volumetria), anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In questi casi, secondo l'Agenzia, il c.d. "sisma bonus" non spetterebbe in quanto "la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione". Conseguentemente, spetterebbe soltanto la detrazione del 50% prevista dalla lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR e non quelle "potenziate" del 70% o 80%.
Con la ris. 12.3.2018 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti IRES possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dall'art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà
(c.d. "sismabonus") anche quando gli immobili messi in sicurezza siano destinati alla locazione.
L'agevolazione, infatti, prevede una detrazione del 50% (che può aumentare sino all'80% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori) per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ai sensi del DPCM 3274/2003.
Possono fruire del beneficio i contribuenti soggetti sia all'IRPEF che all'IRES, a condizione che gli immobili interessati dall'intervento siano adibiti ad abitazione o ad attività produttive (sono comprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2018 - "Ricostruzione dell’immobile dopo il sisma con bonus prima casa" - Greco – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2018 - "Niente “sisma bonus” con demolizione e ricostruzione fedele dell’immobile" – Zeni - Risoluzione Agenzia Entrate 12.3.2018 n. 22 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2018 - "Detrazione per lavori antisismici anche su immobili destinati alla locazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego