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19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

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Titolo: Il sisma bonus non sempre si può applicare   Data : 16/03/2018
Il sisma bonus non sempre si può applicare
Sotto il profilo urbanistico la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di un sisma può configurarsi un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001) oppure un intervento di una nuova costruzione (art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001).
Infatti, se l'intervento finalizzato alla ricostruzione o al ripristino del fabbricato dopo un evento sismico consiste nella demolizione delle strutture e nella ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente si ha una "ristrutturazione edilizia"; se la volumetria viene modificata, l'intervento assume i connotati di una "nuova costruzione".
A seconda della tipologia di intervento varia l'aliquota IVA da applicare agli interventi (10% o 4% a seconda dei casi).
In ogni caso è riconosciuta la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. c) del TUIR.
Nella risposta n. 909-345/2017, la DRE dell'Emilia Romagna ha precisato che non spetta la detrazione IRPEF prevista dalla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, concernente gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente (pur con la stessa volumetria), anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In questi casi, secondo l'Agenzia, il c.d. "sisma bonus" non spetterebbe in quanto "la formulazione letterale della norma in esame porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti della ricostruzione di un edificio esistente, sia che si tratti di una nuova costruzione". Conseguentemente, spetterebbe soltanto la detrazione del 50% prevista dalla lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR e non quelle "potenziate" del 70% o 80%.
Con la ris. 12.3.2018 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti IRES possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dall'art. 16 del DL 63/2013 per gli interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà
(c.d. "sismabonus") anche quando gli immobili messi in sicurezza siano destinati alla locazione.
L'agevolazione, infatti, prevede una detrazione del 50% (che può aumentare sino all'80% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori) per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ai sensi del DPCM 3274/2003.
Possono fruire del beneficio i contribuenti soggetti sia all'IRPEF che all'IRES, a condizione che gli immobili interessati dall'intervento siano adibiti ad abitazione o ad attività produttive (sono comprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2018 - "Ricostruzione dell’immobile dopo il sisma con bonus prima casa" - Greco – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2018 - "Niente “sisma bonus” con demolizione e ricostruzione fedele dell’immobile" – Zeni - Risoluzione Agenzia Entrate 12.3.2018 n. 22 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2018 - "Detrazione per lavori antisismici anche su immobili destinati alla locazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego