Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP   Data : 16/03/2018
Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP
Con l'ordinanza 14.3.2018 n. 6193, la Corte di Cassazione ha affermato che è soggetto ad IRAP il professionista (nel caso di specie, odontoiatra) che, per l'esercizio della propria attività, ha utilizzato, nel periodo d'imposta oggetto di contenzioso, tre studi "propri". Diversamente, l'imposta non è dovuta se vengono adoperati due studi professionali, se questi rappresentano soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività.
Nell'ordinanza in commento, nessuna importanza è stata, invece, attribuita all'impiego di un collaboratore part time. In effetti, a seguito della sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, è ormai pacifico che non è atto a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) l'utilizzo di un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Fonte: Cass. 14.3.2018 n. 6193 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2018 - "IRAP sempre dovuta con l’uso di tre studi professionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego