Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP   Data : 16/03/2018
Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP
Con l'ordinanza 14.3.2018 n. 6193, la Corte di Cassazione ha affermato che è soggetto ad IRAP il professionista (nel caso di specie, odontoiatra) che, per l'esercizio della propria attività, ha utilizzato, nel periodo d'imposta oggetto di contenzioso, tre studi "propri". Diversamente, l'imposta non è dovuta se vengono adoperati due studi professionali, se questi rappresentano soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività.
Nell'ordinanza in commento, nessuna importanza è stata, invece, attribuita all'impiego di un collaboratore part time. In effetti, a seguito della sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, è ormai pacifico che non è atto a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) l'utilizzo di un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Fonte: Cass. 14.3.2018 n. 6193 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2018 - "IRAP sempre dovuta con l’uso di tre studi professionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego