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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP   Data : 16/03/2018
Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP
Con l'ordinanza 14.3.2018 n. 6193, la Corte di Cassazione ha affermato che è soggetto ad IRAP il professionista (nel caso di specie, odontoiatra) che, per l'esercizio della propria attività, ha utilizzato, nel periodo d'imposta oggetto di contenzioso, tre studi "propri". Diversamente, l'imposta non è dovuta se vengono adoperati due studi professionali, se questi rappresentano soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività.
Nell'ordinanza in commento, nessuna importanza è stata, invece, attribuita all'impiego di un collaboratore part time. In effetti, a seguito della sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, è ormai pacifico che non è atto a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) l'utilizzo di un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Fonte: Cass. 14.3.2018 n. 6193 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2018 - "IRAP sempre dovuta con l’uso di tre studi professionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego