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10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego

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Titolo: Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP   Data : 16/03/2018
Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP
Con l'ordinanza 14.3.2018 n. 6193, la Corte di Cassazione ha affermato che è soggetto ad IRAP il professionista (nel caso di specie, odontoiatra) che, per l'esercizio della propria attività, ha utilizzato, nel periodo d'imposta oggetto di contenzioso, tre studi "propri". Diversamente, l'imposta non è dovuta se vengono adoperati due studi professionali, se questi rappresentano soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività.
Nell'ordinanza in commento, nessuna importanza è stata, invece, attribuita all'impiego di un collaboratore part time. In effetti, a seguito della sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, è ormai pacifico che non è atto a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) l'utilizzo di un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Fonte: Cass. 14.3.2018 n. 6193 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2018 - "IRAP sempre dovuta con l’uso di tre studi professionali" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego