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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture   Data : 20/03/2018
Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture
La comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017 deve essere trasmessa entro il 6.4.2018.
Ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, devono essere comunicati i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate nel periodo, nonché delle relative note di variazione.
Non constano, però, chiarimenti in merito all'obbligo di comunicare i dati delle cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, rilevanti ai fini IVA ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
Per tali operazioni, qualora non venga esercitata la rivalsa IVA, è possibile emettere autofattura (anche riepilogativa delle cessioni effettuate nel mese) ovvero effettuare apposita annotazione sul registro degli omaggi (C.M. 32/73). Poiché l'annotazione costituisce una modalità alternativa di certificazione, si potrebbe ritenere opportuno includere anche tali operazioni nel nuovo "spesometro", pur in assenza di una fattura.
In tal caso, però, risulterebbero assenti alcuni dei dati oggetto di comunicazione (es. numero del documento).
Per quanto concerne le "autofatture per omaggi", i relativi dati dovrebbero essere inclusi fra le fatture attive. Inoltre, mutuando i chiarimenti forniti per il "vecchio spesometro", come controparte dell'operazione dovrebbe poter essere valorizzata la partita IVA del cedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2018 - "Cessioni gratuite da includere nel nuovo spesometro" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego