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06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
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01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego
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03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
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Records 451 to 460 of 2397
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Titolo: Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture   Data : 20/03/2018
Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture
La comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017 deve essere trasmessa entro il 6.4.2018.
Ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, devono essere comunicati i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate nel periodo, nonché delle relative note di variazione.
Non constano, però, chiarimenti in merito all'obbligo di comunicare i dati delle cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, rilevanti ai fini IVA ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
Per tali operazioni, qualora non venga esercitata la rivalsa IVA, è possibile emettere autofattura (anche riepilogativa delle cessioni effettuate nel mese) ovvero effettuare apposita annotazione sul registro degli omaggi (C.M. 32/73). Poiché l'annotazione costituisce una modalità alternativa di certificazione, si potrebbe ritenere opportuno includere anche tali operazioni nel nuovo "spesometro", pur in assenza di una fattura.
In tal caso, però, risulterebbero assenti alcuni dei dati oggetto di comunicazione (es. numero del documento).
Per quanto concerne le "autofatture per omaggi", i relativi dati dovrebbero essere inclusi fra le fatture attive. Inoltre, mutuando i chiarimenti forniti per il "vecchio spesometro", come controparte dell'operazione dovrebbe poter essere valorizzata la partita IVA del cedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2018 - "Cessioni gratuite da includere nel nuovo spesometro" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego