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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")   Data : 26/03/2018
INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")
Con la circ. 19.3.2018 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito alla possibile concessione dell'assegno di natalità ex L. 190/2014 - c.d. "bonus bebè" - anche con riferimento ai nuovi nati nel 2018, così come previsto dall'art. 1 co. 248 della L. 205/2017.
Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che l'assegno viene riconosciuto per un importo pari a 960,00 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui, nonché a 1.920,00 euro annui, ossia 160,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Operativamente, l'INPS precisa che la domanda di accesso al beneficio va presentata in via telematica da uno dei genitori, una sola volta per ciascun figlio, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Fonte: Circolare INPS 19.3.2018 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2018 - "Assegno di natalità con domanda autonoma per ogni figlio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego