Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")   Data : 26/03/2018
INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")
Con la circ. 19.3.2018 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito alla possibile concessione dell'assegno di natalità ex L. 190/2014 - c.d. "bonus bebè" - anche con riferimento ai nuovi nati nel 2018, così come previsto dall'art. 1 co. 248 della L. 205/2017.
Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che l'assegno viene riconosciuto per un importo pari a 960,00 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui, nonché a 1.920,00 euro annui, ossia 160,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Operativamente, l'INPS precisa che la domanda di accesso al beneficio va presentata in via telematica da uno dei genitori, una sola volta per ciascun figlio, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Fonte: Circolare INPS 19.3.2018 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2018 - "Assegno di natalità con domanda autonoma per ogni figlio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego