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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")   Data : 26/03/2018
INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")
Con la circ. 19.3.2018 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito alla possibile concessione dell'assegno di natalità ex L. 190/2014 - c.d. "bonus bebè" - anche con riferimento ai nuovi nati nel 2018, così come previsto dall'art. 1 co. 248 della L. 205/2017.
Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che l'assegno viene riconosciuto per un importo pari a 960,00 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui, nonché a 1.920,00 euro annui, ossia 160,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Operativamente, l'INPS precisa che la domanda di accesso al beneficio va presentata in via telematica da uno dei genitori, una sola volta per ciascun figlio, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Fonte: Circolare INPS 19.3.2018 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2018 - "Assegno di natalità con domanda autonoma per ogni figlio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego