Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")   Data : 26/03/2018
INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")
Con la circ. 19.3.2018 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito alla possibile concessione dell'assegno di natalità ex L. 190/2014 - c.d. "bonus bebè" - anche con riferimento ai nuovi nati nel 2018, così come previsto dall'art. 1 co. 248 della L. 205/2017.
Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che l'assegno viene riconosciuto per un importo pari a 960,00 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui, nonché a 1.920,00 euro annui, ossia 160,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Operativamente, l'INPS precisa che la domanda di accesso al beneficio va presentata in via telematica da uno dei genitori, una sola volta per ciascun figlio, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Fonte: Circolare INPS 19.3.2018 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2018 - "Assegno di natalità con domanda autonoma per ogni figlio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego