Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalitŕ (c.d. "bonus bebč")   Data : 26/03/2018
INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè")
Con la circ. 19.3.2018 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito alla possibile concessione dell'assegno di natalità ex L. 190/2014 - c.d. "bonus bebè" - anche con riferimento ai nuovi nati nel 2018, così come previsto dall'art. 1 co. 248 della L. 205/2017.
Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che l'assegno viene riconosciuto per un importo pari a 960,00 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui, nonché a 1.920,00 euro annui, ossia 160,00 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Operativamente, l'INPS precisa che la domanda di accesso al beneficio va presentata in via telematica da uno dei genitori, una sola volta per ciascun figlio, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Fonte: Circolare INPS 19.3.2018 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2018 - "Assegno di natalità con domanda autonoma per ogni figlio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego