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20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
15/10/2015 Molte perplessità sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
18/04/2017 Necessaria l’analisi tecnica per l’iper-ammortamento S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
29/04/2016 Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario S.M.Perego
18/04/2018 Nei Redditi PF il nuovo quadro LC per dichiarare la Cedolare Secca S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD   Data : 27/03/2018
Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD
Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le FAQ sulla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) nel settore privato (artt. 37 – 39 del Reg. UE 679/2016), che si aggiungono a quelle già adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti UE.
Fra i chiarimenti forniti, si evidenzia, in particolare, che il RPD non deve essere in possesso di specifiche attestazioni formali, né occorre l’iscrizione in appositi albi, essendo richiesta solo un’“approfondita” conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e del settore di riferimento.
I principi ai quali deve attenersi il RPD sono quelli di indipendenza e di autonomia; il RPD non deve ricevere istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o responsabile del trattamento.
Al RPD devono essere fornite le risorse necessarie per l’espletamento dei propri compiti (ad esempio, le spese per l’impiego di personale, l’uso di locali e di attrezzature).
La nomina del RPD è obbligatoria solo in determinati casi; viene ribadita comunque, alla luce del principio di “accountability”, l’opportunità della designazione di tale figura anche nelle ipotesi di non obbligatorietà.
Si può ricorrere ad un dipendente del titolare o del responsabile o a soggetti esterni.
La nomina del RPD non esclude da responsabilità il titolare o il responsabile del trattamento per l’osservanza della normativa in materia di privacy.
Fonte: FAQ Garante della Privacy 26.3.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2018 - "Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego