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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD   Data : 27/03/2018
Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD
Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le FAQ sulla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) nel settore privato (artt. 37 – 39 del Reg. UE 679/2016), che si aggiungono a quelle già adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti UE.
Fra i chiarimenti forniti, si evidenzia, in particolare, che il RPD non deve essere in possesso di specifiche attestazioni formali, né occorre l’iscrizione in appositi albi, essendo richiesta solo un’“approfondita” conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e del settore di riferimento.
I principi ai quali deve attenersi il RPD sono quelli di indipendenza e di autonomia; il RPD non deve ricevere istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o responsabile del trattamento.
Al RPD devono essere fornite le risorse necessarie per l’espletamento dei propri compiti (ad esempio, le spese per l’impiego di personale, l’uso di locali e di attrezzature).
La nomina del RPD è obbligatoria solo in determinati casi; viene ribadita comunque, alla luce del principio di “accountability”, l’opportunità della designazione di tale figura anche nelle ipotesi di non obbligatorietà.
Si può ricorrere ad un dipendente del titolare o del responsabile o a soggetti esterni.
La nomina del RPD non esclude da responsabilità il titolare o il responsabile del trattamento per l’osservanza della normativa in materia di privacy.
Fonte: FAQ Garante della Privacy 26.3.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2018 - "Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego