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Data Titolo Sezione Autore
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD   Data : 27/03/2018
Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD
Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le FAQ sulla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) nel settore privato (artt. 37 – 39 del Reg. UE 679/2016), che si aggiungono a quelle già adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti UE.
Fra i chiarimenti forniti, si evidenzia, in particolare, che il RPD non deve essere in possesso di specifiche attestazioni formali, né occorre l’iscrizione in appositi albi, essendo richiesta solo un’“approfondita” conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e del settore di riferimento.
I principi ai quali deve attenersi il RPD sono quelli di indipendenza e di autonomia; il RPD non deve ricevere istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o responsabile del trattamento.
Al RPD devono essere fornite le risorse necessarie per l’espletamento dei propri compiti (ad esempio, le spese per l’impiego di personale, l’uso di locali e di attrezzature).
La nomina del RPD è obbligatoria solo in determinati casi; viene ribadita comunque, alla luce del principio di “accountability”, l’opportunità della designazione di tale figura anche nelle ipotesi di non obbligatorietà.
Si può ricorrere ad un dipendente del titolare o del responsabile o a soggetti esterni.
La nomina del RPD non esclude da responsabilità il titolare o il responsabile del trattamento per l’osservanza della normativa in materia di privacy.
Fonte: FAQ Garante della Privacy 26.3.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2018 - "Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego