Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD   Data : 27/03/2018
Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD
Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le FAQ sulla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) nel settore privato (artt. 37 – 39 del Reg. UE 679/2016), che si aggiungono a quelle già adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti UE.
Fra i chiarimenti forniti, si evidenzia, in particolare, che il RPD non deve essere in possesso di specifiche attestazioni formali, né occorre l’iscrizione in appositi albi, essendo richiesta solo un’“approfondita” conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e del settore di riferimento.
I principi ai quali deve attenersi il RPD sono quelli di indipendenza e di autonomia; il RPD non deve ricevere istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o responsabile del trattamento.
Al RPD devono essere fornite le risorse necessarie per l’espletamento dei propri compiti (ad esempio, le spese per l’impiego di personale, l’uso di locali e di attrezzature).
La nomina del RPD è obbligatoria solo in determinati casi; viene ribadita comunque, alla luce del principio di “accountability”, l’opportunità della designazione di tale figura anche nelle ipotesi di non obbligatorietà.
Si può ricorrere ad un dipendente del titolare o del responsabile o a soggetti esterni.
La nomina del RPD non esclude da responsabilità il titolare o il responsabile del trattamento per l’osservanza della normativa in materia di privacy.
Fonte: FAQ Garante della Privacy 26.3.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2018 - "Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego