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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017   Data : 04/04/2018
Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017
Il DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 31.3.2018 n. 76, reca, tra l'altro, le modifiche agli studi di settore relative ai contribuenti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, applicabili al periodo d'imposta 2017 e aventi lo scopo di normalizzare il risultato di GERICO, ancorato a criteri di competenza, con il nuovo regime per cassa (art. 66 del TUIR).
In virtù del nuovo decreto, i contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata (esclusi i professionisti) sono tenuti a dichiarare il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
Ai fini dell'analisi di congruità, il "correttivo complessivo di cassa" (coefficiente da moltiplicare per il ricavo puntuale e minimo) è dato dalla somma di cinque elementi: il correttivo strutturale di cassa, quello relativo alle vendite B2B, quello relativo alle vendite B2PA e ulteriori due che tengono conto del settore e del territorio di appartenenza del contribuente.
Fonte: G.U. n. 76 del 31.3.2018 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego