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22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile   Data : 04/04/2018
Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circ. 5/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alla norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1 co. 162 della L. 232/2016, relativa alla lettera f) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR.
La disposizione definisce il ruolo della contrattazione collettiva nell'erogazione dei benefit, specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale che a livello territoriale e aziendale.
Viene quindi precisato che:
- la norma, avendo natura interpretativa, ha effetto retroattivo;
- tale disposizione opera non solo relativamente alle opere e servizi disciplinati dalla lettera f), ma anche per "le somme e i valori" disciplinati dalle successive lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);
- la disposizione interpretativa non fa venir meno la possibilità che i benefit siano erogati volontariamente.
Fonte: Circ. AdE 29.3.2018 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Opere e servizi di utilità sociale in caso di contrattazione con effetto retroattivo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego