| Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circ. 5/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alla norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1 co. 162 della L. 232/2016, relativa alla lettera f) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR.
La disposizione definisce il ruolo della contrattazione collettiva nell'erogazione dei benefit, specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale che a livello territoriale e aziendale.
Viene quindi precisato che:
- la norma, avendo natura interpretativa, ha effetto retroattivo;
- tale disposizione opera non solo relativamente alle opere e servizi disciplinati dalla lettera f), ma anche per "le somme e i valori" disciplinati dalle successive lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);
- la disposizione interpretativa non fa venir meno la possibilità che i benefit siano erogati volontariamente.
Fonte: Circ. AdE 29.3.2018 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Opere e servizi di utilità sociale in caso di contrattazione con effetto retroattivo" - Alberti |