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13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza   Data : 04/04/2018
Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza
Nella sentenza 24.1.2018 n. 1714, la Corte di Cassazione ha affermato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell'ambito dell'applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste "in ogni caso".
Ciò significa - spiega la Corte - che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
L'accertamento della natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1714 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego