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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza   Data : 04/04/2018
Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza
Nella sentenza 24.1.2018 n. 1714, la Corte di Cassazione ha affermato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell'ambito dell'applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste "in ogni caso".
Ciò significa - spiega la Corte - che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
L'accertamento della natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1714 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego