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09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego

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Titolo: Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza   Data : 04/04/2018
Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza
Nella sentenza 24.1.2018 n. 1714, la Corte di Cassazione ha affermato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell'ambito dell'applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste "in ogni caso".
Ciò significa - spiega la Corte - che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
L'accertamento della natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1714 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego