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05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
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04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego

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Titolo: Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza   Data : 04/04/2018
Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza
Nella sentenza 24.1.2018 n. 1714, la Corte di Cassazione ha affermato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell'ambito dell'applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste "in ogni caso".
Ciò significa - spiega la Corte - che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
L'accertamento della natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1714 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego