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03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
30/11/2015 Il Trust č chiamato al pagamento dell’IMU S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza   Data : 04/04/2018
Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza
Nella sentenza 24.1.2018 n. 1714, la Corte di Cassazione ha affermato che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell'ambito dell'applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste "in ogni caso".
Ciò significa - spiega la Corte - che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, la assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
L'accertamento della natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1714 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2018 - "Plusvalenza IRPEF dalla cessione di un terreno edificabile pertinenziale" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego