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Titolo: Bonus verde - I primi chiarimenti   Data : 04/04/2018
Speciale “Bonus verde” 2018
 
La detrazione fiscale per il c.d. “Bonus Verde”
dall’1.1.2018 comporta particolari requisiti
 
 

Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) il Governo ha introdotto una nuova detrazione Irpef, sebbene di importo limitato, che riguarda gli interventi relativi alla:
 -
«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 -  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


 Dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio si desume che tale detrazione sia stata introdotta per “determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA di 136,4 milioni di euro.” Inoltre “Applicando a tale ammontare un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA”. La novità non sembra mirare tanto a riconoscere, al contribuente che ne sostiene la spesa, una detrazione massima pari ad euro 1800,00 da suddividersi in 10 anni, quanto principalmente a far emergere il sommerso legato alle attività di giardinaggio.
 

L’Agenzia delle Entrate, alla data in cui viene redatto il presente articolo, non ha ancora pubblicato alcuna “Guida” ma, in merito alle detrazioni fiscali, l’art. 1, comma 15, della L. 205/2017 richiama “le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917”.

 
In base alle norme contenute nell’art. 16-bis del TUIR, è possibile sostenere che la detrazione in oggetto compete ai soggetti passivi Irpef che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi.
Per poter usufruire della detrazione, l’intervento deve essere eseguito su un’unità immobiliare ad uso abitativo; la lettera a) del comma 12 estende l’intervento anche alle pertinenze dell’unità abitativa.
 
Soggetti ai quali compete la detrazione
Secondo quanto riportato nell’art. 1, comma 12 della L. 205/2017, possono usufruire della detrazione i soggetti Irpef. Tra i soggetti Irpef vi figurano le persone fisiche, gli imprenditori individuali nonché le società semplici e le società di persone che detengono immobili patrimonio.
La detrazione compete:
  • al proprietario;
  • al nudo proprietario;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento (quali ad esempio: usufrutto, uso, diritto di abitazione);
  • all’inquilino;
  • al comodatario;
  • al promissario acquirente dell’immobile, a condizione che il compromesso sia stato registrato;
  • ai familiari conviventi del possessore/detentore dell’immobile, a condizione che la spesa sia stata da loro sostenuta.
Occorre precisare che, con riferimento al promissario acquirente ed ai familiari conviventi, si attendono chiarimenti ufficiali.
 
Tipologia di interventi agevolabili

Non si ha diritto ad alcuna detrazione per gli interventi di ordinaria manutenzione, sia essa annuale e/o occasionale, come affermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco. La detrazione si applica unicamente alle spese di carattere straordinario; sempre in occasione di Telefisco, l’Agenzia ha evidenziato che il carattere straordinario si verifica quando l’intervento riguarda il complesso delle opere necessarie a realizzare la sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti, di qualsiasi genere o tipo. Già in precedenza l’Agenzia aveva affermato che le opere devono inserirsi in un intervento relativo all’intero giardino, oppure all’area interessata, devono consistere in una sistemazione a verde ex novo, oppure nel radicale rinnovamento dell’esistente.

 
Quali devono essere gli immobili oggetto di intervento
L’art. 1, comma 12 della L. 205/2017 prevede espressamente che l’intervento debba riguardare l’”unità immobiliare ad uso abitativo”.
L’agevolazione, pertanto, può riguardare i giardini relativi alle abitazioni, ne restano esclusi quelli relativi ad uffici, negozi, capannoni, eccetera.
Con la C.M. n. 57 del 24.2.1998, analogamente alla R.M. n. 14 dell’8.2.2005, l’Agenzia ha chiarito che non necessita verificare l’appartenenza a specifiche categorie catastali ma l’utilizzo effettivo dell’immobile. In queste due diverse occasioni l’Agenzia aveva riconosciuto il diritto alla detrazione se “nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
La norma (comma 12) prevede che l’edificio sia già esistente e pertanto iscritto in Catasto; possono essere oggetto di agevolazione gli interventi realizzati su lettera a) “aree scoperte private, pertinenze o recinzioni” lettera b) “giardini pensili” (da intendersi per tali i balconi, i cortili ed i giardini).

 Uso promiscuo dell’abitazione

La norma, richiamando il comma 5 dell’art. 16-bis del TUIR, prevede che in presenza di “unità immobiliari residenziali abitative adibite promiscuamente all’esercizio di arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale”, la detrazione competa nella misura del 50% della spesa sostenuta, pertanto la detrazione annua massima ammessa si riduce ad euro 90,00 da ripartirsi in 10 anni. [(2500,00 * 36%) = 900,00 / 10 = 90,00].


 Le modalità di pagamento

L’Agenzia ha chiarito che i pagamenti possono essere effettuati “con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni”; quindi ammette assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate, per esempio carte di credito, bancomat o bonifici bancari. Sul sito dell’Agenzia, alla scheda relativa all’agevolazione “Bonus verde”, si evidenziano solo i bonifici bancari o postali senza alcun richiamo al c.d. bonifico “parlante”, che consente l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, pertanto è sufficiente che il pagamento avvenga con un bonifico “normale”.

Resta escluso il pagamento tramite contanti, mentre in occasione di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il pagamento delle spese possa avvenire con assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari. A tale riguardo occorre evidenziare che gli assegni devono sempre riportare la dicitura di non trasferibilità.
 


Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego