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26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
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08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
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Titolo: I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica   Data : 06/04/2018
I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica
Con il provv. 4.4.2018 n. 73203, attuativo della legge di bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento tracciabili che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad utilizzare, a partire dall'1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, nonché ai fini della deduzione del relativo costo.
Nello specifico, i mezzi di pagamento utilizzabili sono:
- i bonifici bancari o postali;
- gli assegni;
- l’addebito diretto in conto corrente;
- le carte di credito, di debito e le carte prepagate.
Resta ferma la possibilità di utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere in forza di specifici contratti di netting, nonché le carte carburanti (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, purché i relativi pagamenti avvengano mediante i suddetti mezzi tracciabili.
Il provvedimento fa riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, ma la portata applicativa della norma necessita ancora di chiarimenti.
Occorre precisare che indipendentemente dalle modalità di pagamento la norma richiama anche l’obbligo di emissione della fattura elettronica e sul punto l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa; inoltre il provvedimento richiama il comparto dell’Iva ma anche le imposte dirette ma un semplice provvedimento non può assurgere nell’apportare delle modifiche per le quali si richiede un D.P.R.
Permangono dubbi in merito all’eventuale cambio olio non eseguito presso un distributore di carburanti ma bensì presso un’officina di riparazioni, il provvedimento non ne entra in merito ma è possibile ipotizzare che anche in questo caso sia necessario eseguire il pagamento con modalità tracciabili in quanto il cambio olio è richiamato nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 contestualmente ai carburanti.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 4.4.2018 n. 73203 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Detrazione IVA su acquisti di carburante anche con addebito sul conto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego