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Data Titolo Sezione Autore
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica   Data : 06/04/2018
I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica
Con il provv. 4.4.2018 n. 73203, attuativo della legge di bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento tracciabili che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad utilizzare, a partire dall'1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, nonché ai fini della deduzione del relativo costo.
Nello specifico, i mezzi di pagamento utilizzabili sono:
- i bonifici bancari o postali;
- gli assegni;
- l’addebito diretto in conto corrente;
- le carte di credito, di debito e le carte prepagate.
Resta ferma la possibilità di utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere in forza di specifici contratti di netting, nonché le carte carburanti (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, purché i relativi pagamenti avvengano mediante i suddetti mezzi tracciabili.
Il provvedimento fa riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, ma la portata applicativa della norma necessita ancora di chiarimenti.
Occorre precisare che indipendentemente dalle modalità di pagamento la norma richiama anche l’obbligo di emissione della fattura elettronica e sul punto l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa; inoltre il provvedimento richiama il comparto dell’Iva ma anche le imposte dirette ma un semplice provvedimento non può assurgere nell’apportare delle modifiche per le quali si richiede un D.P.R.
Permangono dubbi in merito all’eventuale cambio olio non eseguito presso un distributore di carburanti ma bensì presso un’officina di riparazioni, il provvedimento non ne entra in merito ma è possibile ipotizzare che anche in questo caso sia necessario eseguire il pagamento con modalità tracciabili in quanto il cambio olio è richiamato nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 contestualmente ai carburanti.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 4.4.2018 n. 73203 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Detrazione IVA su acquisti di carburante anche con addebito sul conto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego