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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF   Data : 09/04/2018
Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF
Con il provv. 6.4.2018 n. 75067, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità attuative per la fruizione della detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) introdotta dalla legge di bilancio 2018.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 170/2010, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare (nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di un familiare a carico) la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla citata certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2018 n. 75067 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Bonus strumenti didattici per gli alunni affetti da DSA con spese documentate" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego