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23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura   Data : 09/04/2018
Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura
Il giorno 6.4.2018 è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute obbligatoria e opzionale relativa:
- al secondo semestre 2017;
- alla correzione senza l'irrogazione di sanzioni amministrative dei dati trasmessi per il primo semestre 2017.
Gli Autori rilevano a tale proposito quanto segue:
- è possibile che l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto di alcuni dei file trasmessi;
- in caso di scarto l'invio del file si considera tempestivo se entro i 5 giorni lavorativi successivi è ripetuto l'invio del file il quale viene regolarmente accettato dal sistema;
- i predetti 5 giorni lavorativi dallo scarto potrebbero prolungarsi considerato che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato reso noto che a causa di interventi di manutenzione straordinari i servizi online non sono disponibili dalle ore 14 di sabato 7.4.2018 alle ore 8 di lunedì 9.4.2018.
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati delle fatture (effettuata sia su base obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 sia su base facoltativa ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) prevede una sanzione:
- pari a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine;
- pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione è effettuata assumendo come data dalla quale calcolare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) il 6.4.2018:
- per le comunicazioni omesse e tardive riferite alle fatture del secondo semestre 2017;
- per le comunicazioni correttive relative al primo semestre 2017.
Per le comunicazioni omesse del primo semestre 2017, invece, il ravvedimento dovrà essere calcolato assumendo quale riferimento la scadenza originaria del 16.10.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Rettifica dei dati fattura del primo semestre 2017 senza annullamento" - Cosentino – Gazzera - Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017 n. 104 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2018 - "Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego