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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura   Data : 09/04/2018
Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura
Il giorno 6.4.2018 è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute obbligatoria e opzionale relativa:
- al secondo semestre 2017;
- alla correzione senza l'irrogazione di sanzioni amministrative dei dati trasmessi per il primo semestre 2017.
Gli Autori rilevano a tale proposito quanto segue:
- è possibile che l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto di alcuni dei file trasmessi;
- in caso di scarto l'invio del file si considera tempestivo se entro i 5 giorni lavorativi successivi è ripetuto l'invio del file il quale viene regolarmente accettato dal sistema;
- i predetti 5 giorni lavorativi dallo scarto potrebbero prolungarsi considerato che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato reso noto che a causa di interventi di manutenzione straordinari i servizi online non sono disponibili dalle ore 14 di sabato 7.4.2018 alle ore 8 di lunedì 9.4.2018.
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati delle fatture (effettuata sia su base obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 sia su base facoltativa ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) prevede una sanzione:
- pari a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine;
- pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione è effettuata assumendo come data dalla quale calcolare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) il 6.4.2018:
- per le comunicazioni omesse e tardive riferite alle fatture del secondo semestre 2017;
- per le comunicazioni correttive relative al primo semestre 2017.
Per le comunicazioni omesse del primo semestre 2017, invece, il ravvedimento dovrà essere calcolato assumendo quale riferimento la scadenza originaria del 16.10.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Rettifica dei dati fattura del primo semestre 2017 senza annullamento" - Cosentino – Gazzera - Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017 n. 104 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2018 - "Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego