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08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura   Data : 09/04/2018
Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura
Il giorno 6.4.2018 è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute obbligatoria e opzionale relativa:
- al secondo semestre 2017;
- alla correzione senza l'irrogazione di sanzioni amministrative dei dati trasmessi per il primo semestre 2017.
Gli Autori rilevano a tale proposito quanto segue:
- è possibile che l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto di alcuni dei file trasmessi;
- in caso di scarto l'invio del file si considera tempestivo se entro i 5 giorni lavorativi successivi è ripetuto l'invio del file il quale viene regolarmente accettato dal sistema;
- i predetti 5 giorni lavorativi dallo scarto potrebbero prolungarsi considerato che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato reso noto che a causa di interventi di manutenzione straordinari i servizi online non sono disponibili dalle ore 14 di sabato 7.4.2018 alle ore 8 di lunedì 9.4.2018.
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati delle fatture (effettuata sia su base obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 sia su base facoltativa ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) prevede una sanzione:
- pari a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine;
- pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione è effettuata assumendo come data dalla quale calcolare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) il 6.4.2018:
- per le comunicazioni omesse e tardive riferite alle fatture del secondo semestre 2017;
- per le comunicazioni correttive relative al primo semestre 2017.
Per le comunicazioni omesse del primo semestre 2017, invece, il ravvedimento dovrà essere calcolato assumendo quale riferimento la scadenza originaria del 16.10.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Rettifica dei dati fattura del primo semestre 2017 senza annullamento" - Cosentino – Gazzera - Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017 n. 104 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2018 - "Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego