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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego

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Titolo: Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura   Data : 09/04/2018
Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura
Il giorno 6.4.2018 è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute obbligatoria e opzionale relativa:
- al secondo semestre 2017;
- alla correzione senza l'irrogazione di sanzioni amministrative dei dati trasmessi per il primo semestre 2017.
Gli Autori rilevano a tale proposito quanto segue:
- è possibile che l'Agenzia delle Entrate comunichi lo scarto di alcuni dei file trasmessi;
- in caso di scarto l'invio del file si considera tempestivo se entro i 5 giorni lavorativi successivi è ripetuto l'invio del file il quale viene regolarmente accettato dal sistema;
- i predetti 5 giorni lavorativi dallo scarto potrebbero prolungarsi considerato che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato reso noto che a causa di interventi di manutenzione straordinari i servizi online non sono disponibili dalle ore 14 di sabato 7.4.2018 alle ore 8 di lunedì 9.4.2018.
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati delle fatture (effettuata sia su base obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 sia su base facoltativa ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) prevede una sanzione:
- pari a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine;
- pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione corretta dei dati avviene oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione è effettuata assumendo come data dalla quale calcolare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) il 6.4.2018:
- per le comunicazioni omesse e tardive riferite alle fatture del secondo semestre 2017;
- per le comunicazioni correttive relative al primo semestre 2017.
Per le comunicazioni omesse del primo semestre 2017, invece, il ravvedimento dovrà essere calcolato assumendo quale riferimento la scadenza originaria del 16.10.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2018 - "Rettifica dei dati fattura del primo semestre 2017 senza annullamento" - Cosentino – Gazzera - Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017 n. 104 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2018 - "Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego