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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici   Data : 09/04/2018
INPS – Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici
Con la circ. n. 62/2018, l'INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili dall'1.1.2019 per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita disposto, in attuazione dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010, dal DM 5.12.2017.
In sintesi, a decorrere dalla predetta data (fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2016 per effetto del DM 16.12.2014), i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sono ulteriormente incrementati di 5 mesi, mentre i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per i soggetti che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote", sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Pertanto, in termini generali, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto per gli iscritti all'AGO e alla Gestione separata per il periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020 sarà pari a 67 anni.
Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito contributivo previsto, sempre per il biennio 2019/2020, sarà pari a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, nonché a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Fonte: DM 5.12.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze - Circolare INPS 4.4.2018 n. 62 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Dal 2019 pensione di vecchiaia a 67 anni" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego