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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici   Data : 09/04/2018
INPS – Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici
Con la circ. n. 62/2018, l'INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili dall'1.1.2019 per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita disposto, in attuazione dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010, dal DM 5.12.2017.
In sintesi, a decorrere dalla predetta data (fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2016 per effetto del DM 16.12.2014), i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sono ulteriormente incrementati di 5 mesi, mentre i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per i soggetti che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote", sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Pertanto, in termini generali, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto per gli iscritti all'AGO e alla Gestione separata per il periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020 sarà pari a 67 anni.
Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito contributivo previsto, sempre per il biennio 2019/2020, sarà pari a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, nonché a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Fonte: DM 5.12.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze - Circolare INPS 4.4.2018 n. 62 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Dal 2019 pensione di vecchiaia a 67 anni" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego