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13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici   Data : 09/04/2018
INPS – Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici
Con la circ. n. 62/2018, l'INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili dall'1.1.2019 per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita disposto, in attuazione dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010, dal DM 5.12.2017.
In sintesi, a decorrere dalla predetta data (fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2016 per effetto del DM 16.12.2014), i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sono ulteriormente incrementati di 5 mesi, mentre i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per i soggetti che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote", sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Pertanto, in termini generali, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto per gli iscritti all'AGO e alla Gestione separata per il periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020 sarà pari a 67 anni.
Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito contributivo previsto, sempre per il biennio 2019/2020, sarà pari a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, nonché a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Fonte: DM 5.12.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze - Circolare INPS 4.4.2018 n. 62 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Dal 2019 pensione di vecchiaia a 67 anni" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego