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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici   Data : 09/04/2018
INPS – Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici
Con la circ. n. 62/2018, l'INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili dall'1.1.2019 per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita disposto, in attuazione dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010, dal DM 5.12.2017.
In sintesi, a decorrere dalla predetta data (fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2016 per effetto del DM 16.12.2014), i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sono ulteriormente incrementati di 5 mesi, mentre i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per i soggetti che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote", sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Pertanto, in termini generali, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto per gli iscritti all'AGO e alla Gestione separata per il periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020 sarà pari a 67 anni.
Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito contributivo previsto, sempre per il biennio 2019/2020, sarà pari a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, nonché a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Fonte: DM 5.12.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze - Circolare INPS 4.4.2018 n. 62 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Dal 2019 pensione di vecchiaia a 67 anni" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego