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14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
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16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
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01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego

Records 1361 to 1370 of 2397
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Titolo: Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni   Data : 12/04/2018
Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 196-2017/C, ha commentato le norme introdotte dalla c.d. legge Cirinnà (L. 76/2016), chiedendosi se e come sia possibile, per il professionista, conoscere l'eventuale scelta fatta dai conviventi di fatto a favore del regime di comunione dei beni.
La legge Cirinnà prevede, infatti, la possibilità per i conviventi di fatto di optare per la comunione dei beni, inserendo un'apposita clausola di scelta nel contratto di convivenza (art. 1 co. 53 lett. c).
La possibilità che soggetti non coniugati possano trovarsi in regime di comunione legale impone al professionista di verificare, per tutti i soggetti, anche celibi o nubili, che intendono disporre di un bene, se gli stessi si trovino nel regime suddetto. In tale ipotesi, infatti, troverà applicazione la disciplina degli artt. 177 ss. c.c.
A riguardo, il Notariato ha evidenziato la necessità che si adotti un modello di certificazione idoneo non solo a far conoscere lo status di convivente di fatto, ma anche a rendere accessibile la scelta eventualmente operata a favore del regime di comunione dei beni, così da rendere pienamente operante la disciplina legislativa.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 24.1.2018 n. 196-2017/C - Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2018 - "Difficile verificare la comunione legale tra soggetti conviventi" - Pasquale
Sezione:   Autore : S.M.Perego