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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni   Data : 12/04/2018
Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio n. 196-2017/C, ha commentato le norme introdotte dalla c.d. legge Cirinnà (L. 76/2016), chiedendosi se e come sia possibile, per il professionista, conoscere l'eventuale scelta fatta dai conviventi di fatto a favore del regime di comunione dei beni.
La legge Cirinnà prevede, infatti, la possibilità per i conviventi di fatto di optare per la comunione dei beni, inserendo un'apposita clausola di scelta nel contratto di convivenza (art. 1 co. 53 lett. c).
La possibilità che soggetti non coniugati possano trovarsi in regime di comunione legale impone al professionista di verificare, per tutti i soggetti, anche celibi o nubili, che intendono disporre di un bene, se gli stessi si trovino nel regime suddetto. In tale ipotesi, infatti, troverà applicazione la disciplina degli artt. 177 ss. c.c.
A riguardo, il Notariato ha evidenziato la necessità che si adotti un modello di certificazione idoneo non solo a far conoscere lo status di convivente di fatto, ma anche a rendere accessibile la scelta eventualmente operata a favore del regime di comunione dei beni, così da rendere pienamente operante la disciplina legislativa.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 24.1.2018 n. 196-2017/C - Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2018 - "Difficile verificare la comunione legale tra soggetti conviventi" - Pasquale
Sezione:   Autore : S.M.Perego