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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
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12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
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Titolo: Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione   Data : 12/04/2018
Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione
Con la ris. 11.4.2018 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti da una srl che riveste la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 99/2004.
Uno dei principali chiarimenti riguarda la comunicazione dell'opzione per il regime agevolato di cui al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006, che rimane valida anche se non è stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende beneficiare del trattamento fiscale di favore.
L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la comunicazione ha carattere esclusivamente formale e che l'opzione e la revoca del regime agevolato si devono desumere dal comportamento concludente del contribuente.
Nel caso di specie, con riferimento al periodo d'imposta 2016, la srl agricola aveva pagato le imposte in applicazione del regime catastale e aveva presentato il modello REDDITI 2017 SC in conformità a tale scelta, motivo per cui l'opzione rimane valida seppur non sia stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA 2017.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 11.4.2018 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2018 - "Opzione delle società agricole salva con comportamento concludente" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego