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06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
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17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
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Titolo: Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione   Data : 12/04/2018
Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione
Con la ris. 11.4.2018 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti da una srl che riveste la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 99/2004.
Uno dei principali chiarimenti riguarda la comunicazione dell'opzione per il regime agevolato di cui al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006, che rimane valida anche se non è stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende beneficiare del trattamento fiscale di favore.
L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la comunicazione ha carattere esclusivamente formale e che l'opzione e la revoca del regime agevolato si devono desumere dal comportamento concludente del contribuente.
Nel caso di specie, con riferimento al periodo d'imposta 2016, la srl agricola aveva pagato le imposte in applicazione del regime catastale e aveva presentato il modello REDDITI 2017 SC in conformità a tale scelta, motivo per cui l'opzione rimane valida seppur non sia stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA 2017.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 11.4.2018 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2018 - "Opzione delle società agricole salva con comportamento concludente" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego