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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 16/04/2018
Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Tra le diverse novità introdotte dal DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 12.4.2018 n. 85 S.O. n. 18, vi è l'approvazione di nuovi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si ricorda che, in base all'art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019).
Fra le novità introdotte dal DM 23.3.2018 vi sono ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta, in particolare:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l'importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del DL 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all'art. 86 del DL 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al DLgs 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Fonte: DM 23.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego