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17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 16/04/2018
Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Tra le diverse novità introdotte dal DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 12.4.2018 n. 85 S.O. n. 18, vi è l'approvazione di nuovi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si ricorda che, in base all'art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019).
Fra le novità introdotte dal DM 23.3.2018 vi sono ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta, in particolare:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l'importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del DL 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all'art. 86 del DL 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al DLgs 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Fonte: DM 23.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego