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13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

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Titolo: Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 16/04/2018
Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Tra le diverse novità introdotte dal DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 12.4.2018 n. 85 S.O. n. 18, vi è l'approvazione di nuovi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si ricorda che, in base all'art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019).
Fra le novità introdotte dal DM 23.3.2018 vi sono ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta, in particolare:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l'importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del DL 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all'art. 86 del DL 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al DLgs 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Fonte: DM 23.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego