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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 16/04/2018
Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Tra le diverse novità introdotte dal DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 12.4.2018 n. 85 S.O. n. 18, vi è l'approvazione di nuovi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si ricorda che, in base all'art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019).
Fra le novità introdotte dal DM 23.3.2018 vi sono ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta, in particolare:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l'importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del DL 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all'art. 86 del DL 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al DLgs 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Fonte: DM 23.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego