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05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego

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Titolo: Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)   Data : 16/04/2018
Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
Tra le diverse novità introdotte dal DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 12.4.2018 n. 85 S.O. n. 18, vi è l'approvazione di nuovi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si ricorda che, in base all'art. 1 co. 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019).
Fra le novità introdotte dal DM 23.3.2018 vi sono ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta, in particolare:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso ISA, qualora l'importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati;
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del DL 117/2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all'art. 86 del DL 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al DLgs 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Fonte: DM 23.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego