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16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

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Titolo: Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento   Data : 16/04/2018
Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall'art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.4.2018 relativa alla causa C-8/17.
Attraverso il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l'importo dell'IVA da pagare (art. 226 punto 10), il legislatore ha correlato il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta dal cessionario/committente con il possesso di una fattura che esponga l'IVA a suo carico.
Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l'aliquota e non l'abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell'IVA nel "quantum" relativo.
Ad avviso della Corte UE, il dies a quo di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione non può che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell'esercizio di tale diritto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "I termini per la detrazione IVA “ripartono” dalla rettifica" - Bilancini - La Grutta - Corte di giustizia 12.4.2018 n. C-8/17 - Corte di giustizia 21.3.2018 n. C-533/16 - Conclusioni Avvocato generale 30.11.2017 n. C-8/17 - Conclusioni Avvocato generale 26.10.2017 n. C-533/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego